Art. 11.
(Criteri di aggiudicazione).

      1. Gli appalti disciplinati ai sensi della presente legge sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatta salva la disposizione di cui al comma 8.
      2. Nella scelta del contraente, i committenti valutano diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali, ad esempio, il livello di fiducia, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali, le caratteristiche di impiego, il costo di utilizzazione, il servizio di assistenza tecnica successivo all'aggiudicazione, la data di consegna o di installazione, nonché i documenti, i certificati e i chiarimenti forniti ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.
      3. Nei casi in cui l'ottenimento della certificazione è richiesto a pena di invalidità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'aggiudicatario provvisorio, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, richiede all'OCSI la certificazione e contestualmente versa al committente una somma, a titolo di caparra confirmatoria, pari a un quinto del valore dell'appalto per appalti fino a 500.000 euro, e pari a un decimo per appalti di valore superiore.
      4. Una volta conclusa la valutazione, l'OCSI, senza ritardo, deve comunicarne il risultato definitivo all'aggiudicatario provvisorio e al committente. In caso di mancato ottenimento della certificazione, il committente, nei tre giorni successivi alla comunicazione del risultato negativo, comunica all'aggiudicatario provvisorio la decadenza dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, trattiene la caparra confirmatoria

 

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e indice una nuova gara d'appalto entro un congruo termine.
      5. Al di fuori dei casi di scelta del contraente secondo il criterio del prezzo più basso, i committenti precisano, nei bandi di gara o nei capitolati d'oneri, la ponderazione relativa che attribuiscono a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. I committenti, qualora ritengano impossibile la ponderazione per ragioni oggettive e dimostrabili, indicano nei bandi di gara o nei capitolati d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri di valutazione.
      6. Ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la natura dell'appalto presenta rilevanti complessità tecniche, i committenti hanno facoltà di richiedere all'OCSI un parere scritto, non vincolante, sulle differenze tecniche sussistenti tra i prodotti oggetto d'appalto.
      7. Quando talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto al contenuto tecnico e tecnologico richiesto, i committenti, prima di escluderle, richiedono per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verificano tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
      8. I committenti tengono conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di realizzazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso.
      9. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 7 e 8 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.
      10. Per appalti di valore fino a 10.000 euro, a discrezione del committente, la scelta del contraente può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso. È fatto
 

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espresso divieto di suddividere un appalto, unitario per ragioni oggettive, in più appalti, ciascuno di valore inferiore o uguale a 10.000 euro, al fine di rendere applicabile il criterio di scelta di cui al presente comma.